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Il nostro statuto

Articolo 1. Costituzione

A decorrere dal 1° gennaio 2004, è costituita tra i soci che aderiscono al presente statuto un’associazione regolata dalla legge francese 1° luglio 1901 e dal decreto 16 agosto 1901 denominata ClubMediaItalie, riconosciuta dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

ClubMediaItalie è un gruppo di specializzazione avente per obiettivi lo sviluppo professionale e culturale dei giornalisti. L’associazione non ha fini di lucro, non ha tendenza politica e opera nel rispetto della legislazione francese e dello statuto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

La sede sociale è fissata all’indirizzo 41, Grande Rue, 69110 STE FOY LES LYON ma potrà essere trasferita con semplice delibera  del consiglio di amministrazione, ratificata dall’assemblea generale. Al titolo ClubMediaItalie potrà essere aggiunto quello del paese in cui è attiva, per esempio: ClubMediaItalie-France

Articolo 2. Fini

I fini dell’associazione sono:

a) rappresentare i giornalisti italiani in Francia, difenderli e valorizzare le loro attività;

b) facilitare e valorizzare le attività dei loro colleghi francesi e francofoni interessati all’Italia;

c) creare un collegamento con le istituzioni francesi, italiane e europee;

d) favorire presso le istituzioni italiane il riconoscimento professionale dei giornalisti italiani in Francia;

e) mantenere saldi legami con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e con tutte le associazioni internazionali che difendono la libertà di stampa;

f) consolidare i legami di amicizia e di collaborazione tra gli aderenti e il loro paese;

g) favorire lo scambio di informazioni tra i soci;

h) favorire l’integrazione dei soci nel tessuto dell’informazione, culturale e sociale, francese, italiano ed europeo;

i) valorizzare i media italiani in Francia e i media francesi e francofoni in Italia nelle loro attività per le comunità;

l) valorizzazione sul piano politico, sociale e culturale la comunità italiana in Francia e in Europa attraverso tutti i mezzi consentiti;

m) organizzare manifestazioni culturali, premi e incontri su temi d’interesse per ClubMediaItalie con la partecipazione di personalità italiane, francesi e europee.

Articolo 3. Ammissione e organi statutari

a) I soci

Soci fondatori: (elenco allegato)

Soci ordinari: tutti i giornalisti italiani accettati dal Consiglio, che lavorino in Europa per media di lingua francese, italiana o bilingue.

Soci aderenti: tutti i giornalisti francofoni interessati all’Italia e tutti i professionisti della comunicazione delle imprese francesi, svizzere, belghe, monegasche, italiane che operano in Europa.

Soci onorari: coloro che (anche se estranei al mondo della comunicazione) si sono distinti per particolari meriti nei confronti dell’associazione; sono dispensati dal pagamento delle quote sociali e non hanno diritto di voto in assemblea.

I soci attivi sono coloro che hanno preso l’impegno di versare annualmente la quota fissata dall’assemblea generale.

 

b) Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio d’amministrazione è composto da:

– un presidente,

– un vicepresidente,

– un tesoriere,

– due consiglieri (con mandato annuale di un anno),

– un segretario.

Il Consiglio si riunisce una o più volte all’anno su convocazione del presidente o a domanda di 2/3 dei suoi componenti ed eventualmente in concomitanza con l’assemblea generale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti;  in caso di parità prevale il voto del presidente. Ogni componente del consiglio di amministrazione che, senza giustificazione, sia mancato a tre riunioni consecutive potrà essere considerato dimissionario.

Il Consiglio fa rispettare lo statuto e interviene nel caso di violazione del medesimo. Nel caso di disaccordo tra il Presidente e il Consiglio, quest’ultimo può convocare un’assemblea straordinaria. La radiazione dei soci è decisa dal Consiglio di concerto con l’assemblea generale.

La qualità di socio si perde per:

I – Dimissione

II – Decesso

III – Radiazione, deliberata dal Consiglio per il mancato pagamento della quota o per grave motivo, dopo che l’interessato sia stato invitato con lettera raccomandata a presentarsi davanti al Consiglio per fornire spiegazioni. La radiazione non dà diritto al rimborso della quota annuale.

c) Presidente e Vicepresidente

Eletto dall’assemblea tra i soci ordinari, il presidente ha la responsabilità legale dell’associazione. Sceglie il tesoriere, non necessariamente proveniente dall’ambito del giornalismo o della comunicazione. Il Vicepresidente può, d’accordo con il Presidente, nominare un segretario. Il Presidente, il Vicepresidente e il tesoriere sono nominati per un mandato triennale rinnovabile. Il Presidente convoca l’assemblea e decide, con il Consiglio d’amministrazione, l’ordine del giorno. In caso di impedimento il Vicepresidente sostituisce il Presidente.

d) Assemblea generale ordinaria

Sono convocati all’assemblea generale ordinaria tutti i soci.

I soci dell’associazione sono convocati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione su iniziativa del presidente o del consiglio d’amministrazione o di un terzo dei soci dell’associazione.

L’ordine del giorno è contenuto nella convocazione. Il presidente, assistito dai membri del consiglio di amministrazione, presiede l’assemblea e espone la situazione morale dell’associazione. L’assemblea decide l’ammontare della quota annuale da chiedere ai soci tenuti a versarla entro i successivi 30 giorni. Il tesoriere fa il rendiconto della sua gestione e sottomette il bilancio all’approvazione dell’assemblea. L’assemblea elegge il presidente, il vicepresidente e quattro  consiglieri. Le deliberazioni dell’assemblea sono approvate alla maggioranza dei presenti.

Articolo 4. Modifiche

Le proposte di modifica del presente statuto devono essere indicate nell’ordine del giorno dell’assemblea e devono essere approvate alla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal Presidente, dal Consiglio o da almeno un terzo dei soci.

Il presidente deve effettuare alla Prefettura le dichiarazioni previste dall’articolo 3 del decreto 16 agosto 1901, contenente la regolamentazione amministrativa per l’applicazione della legge 1° luglio 1901, concernenti in particolare:

– le modifiche apportate allo statuto;

– il cambiamento della denominazione dell’associazione;

– il trasferimento della sede sociale;

– la modifica dei fini;

– la fusione di associazione;

– lo scioglimento.

Il registro delle associazioni deve essere siglato su ogni pagina da una persona abilitata a rappresentare l’associazione.

Articolo 5. Scioglimento

In caso di scioglimento, deliberato da almeno due terzi dei soci presenti all’assemblea generale, l’assemblea nomina uno o più liquidatori e l’attivo, se esiste, è devoluto conformemente all’articolo 9 della legge 1° luglio 1901 e al decreto 16 agosto 1901.

Per quanto non previsto dallo statuto, si conviene di applicare le norme statutarie e i regolamenti previsti dallo statuto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale costitutiva del 20 dicembre 2003 e modificato il 10 marzo 2007.

Il Presidente                                        Il Tesoriere

Paolo Alberto Valenti                             Elia Cunzi